Articolo 10 - Trattato della Legge 2 febbraio 2001, n. 20
Articolo 9
Versione
23 febbraio 2001
Articolo 10

Il presente Trattato e' soggetto a ratifica e entrera' in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso avra' una durata indeterminata e potra' essere denunciato da ognuna delle Parti mediante notifica attraverso i canali diplomatici. La denuncia diverra' effettiva dopo sei mesi dalla data della notifica. Fatto a Buenos Aires, il 6 Aprile 1998, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.



PER LA REPUBBLICA ARGENTINA PER LA REPUBBLICA ITALIANA


Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 23 febbraio 2001
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