Art. 28. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
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18 marzo 1987
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30 gennaio 2003
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/11/2002, n. 16699Provvedimento: […] 5. Con l'unico motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, degli art. 27 e 28 della legge n. 56 del 1987, nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. […] 6.4. In ogni caso, nel quadro normativo tracciato, si rivela superflua anche l'indagine diretta a verificare se, nel caso di specie, razione o omissione sia stata unica (unicità in generale da escludere: Cass. 29 marzo 1993, n. 3749; 8 novembre 1994, n. 9270; 12 dicembre 1995, n. 12712; 27 febbraio 1996, n. 1502; 13 agosto 1996, n. 7535), perché l'art. 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (sostituendo il secondo comma del testo dell'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264) prevede per le violazioni contemplateLeggi di più...
- fondamento·
- esclusione·
- art. 116 legge n. 388/2000·
- applicabilità della disciplina della continuazione ex art. 8 della legge n. 689 del 1981·
- sanzioni in materia di previdenza e assistenza·
- assunzione in tempi diversi di una pluralità di lavoratori·
- retroattività·
- assenza di autorizzazione dell'ufficio di collocamento·
- sanzioni amministrative·
- principi comuni·
- sanzione amministrativa·
- applicazione·
- pluralità di violazioni