Articolo 68 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 67Articolo 69
Versione
23 marzo 1928

Art. 68.

Gl'istruttori potranno essere incaricati:

di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;

di fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuita' e di formulare i relativi progetti;

di compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni altro oggetto sul quale i Commissari debbono provvedere;

di promuovere l'esecuzione delle decisioni;

di trattare e ricevere conciliazioni;

e di eseguire ogni altra disposizione che verra' loro impartita dal Commissario.

Essi, ove occorra, inviteranno gli interessati, con atti di avviso da notificarsi per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione, a recarsi alla loro presenza e ad intervenire nelle loro operazioni. Delle dichiarazioni e rilievi delle parti prenderanno nota in verbale.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente