Art. 26.
Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924 n. 751 , in conformita' a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno pero' fissati nuovi canoni ai termini dell'art. 10 della legge, quando le concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919.