Articolo 26 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
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23 marzo 1928

Art. 26.

Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924 n. 751 , in conformita' a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno pero' fissati nuovi canoni ai termini dell'art. 10 della legge, quando le concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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