Articolo 11 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 10Articolo 12
Versione
23 marzo 1928

Art. 11.

Il perito ufficiale di cui all'art. 6 della legge, ricevuta comunicazione della nomina, avvisera' le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del giorno ed ora in cui si rechera' sopraluogo.

Egli fara' risultare dai verbali delle sue operazioni l'intervento delle parti o dei rispettivi periti di fiducia e le loro osservazioni ed istanze; e potra' disporre che le parti ed i loro periti presentino per iscritto (in carta da bollo) le osservazioni ed istanze, ed in tal caso fara' menzione di cio' nei verbali ed allighera' le scritture che gli venissero presentate.

Il perito terra' conto delle osservazioni delle parti e dei loro periti nella relazione che presentera' al Commissario.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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