Articolo 77 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 76Articolo 78
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23 marzo 1928

Art. 77.

La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei Commissari sara' fatta sempre per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Potra' pero' il Commissario disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per la identificazione dei terreni che formano oggetto della decisione.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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