Articolo 13 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 12Articolo 14
Versione
23 marzo 1928

Art. 13.

Per l'applicazione del cennato art. 9 il Commissario fissera' prima la quota spettante al Comune, frazione od Associazione agraria a norma dell'art. 5 della legge, e determinera' poi se anche l'altra quota spettante al proprietario debba essere in tutto od in parte ceduta alla popolazione mediante l'imposizione, a favore del proprietario, di un annuo canone commisurato al valore della medesima quota.

Nel prendere l'anzidetta determinazione il Commissario terra' presenti, insieme alle altre circostanze, il numero delle famiglie di coltivatori diretti sforniti di terre, la quantita' dei terreni di cui il Comune, frazione od Associazione sono gia' in possesso e la possibilita' che essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre, le quali non formino oggetto del procedimento o giudizio di affrancazione in corso.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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