Art. 74.
Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte.
Il decreto del Commissario sara' notificato agli interessati i quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso Commissario nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il reclamo non avra' effetto sospensivo.