Articolo 74 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 73Articolo 75
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23 marzo 1928

Art. 74.

Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte.

Il decreto del Commissario sara' notificato agli interessati i quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso Commissario nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il reclamo non avra' effetto sospensivo.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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