Articolo 16 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 15Articolo 17
Versione
23 marzo 1928

Art. 16.

Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da L. 4, saranno depositate nella segreteria del Commissariato regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.

Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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