Articolo 30 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 29Articolo 31
Versione
23 marzo 1928

Art. 30.

Gli atti istruttori cosi' formati saranno sottoposti all'esame del Commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporra' il deposito di essi presso la segreteria del Comune o della Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agl'interessati ai termini dell'art. 15 del regolamento.

Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il Comune, l'Associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.

I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.

Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 16.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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