Articolo 46 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 45Articolo 47
Versione
23 marzo 1928

Art. 46.

Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'Associazione agraria potra', per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del Comune o dell'Associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. E' espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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