Art. 46.
Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'Associazione agraria potra', per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del Comune o dell'Associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. E' espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.