Articolo 43 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 42Articolo 44
Versione
23 marzo 1928

Art. 43.

I Comuni e le Associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento ( R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126 ), e li sottoporranno all'approvazione dei Consigli provinciali dell'economia.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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