Articolo 71 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 70Articolo 72
Versione
23 marzo 1928

Art. 71.

Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagl'incaricati suddetti sono da considerarsi atti interni di ufficio, dei quali il Commissario solamente potra' disporre, se lo credera', la comunicazione agl'interessati dopo di averli esaminati. Questa disposizione non e' applicabile agli atti dei procedimenti in contenzioso ed a tutti gli altri atti compiuti dagli incaricati medesimi col concorso delle parti.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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