Articolo 75 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
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Versione
23 marzo 1928

Art. 75.

Quando il Commissario ravvisera' che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il Comune e una frazione o tra piu' frazioni dello stesso Comune per le quali non sia stata gia' costituita la speciale rappresentanza prevista dall'art. 64 del presente regolamento, ne dara' notizia alla Giunta provinciale amministrativa, la quale costituira' la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

Lo stesso procedimento si seguira' quando, contestandosi dal Comune la qualita' demaniale del suolo o comunque la esistenza degli usi civici, sorga opposizione d'interessi tra il Comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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