Articolo 7 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 marzo 1928

Art. 7.

Qualunque possessore potra' presentare domanda al Commissario per ottenere che sia esaurito il procedimento in ordine alle istanze e dichiarazioni relative ai diritti di uso civico esercitati o pretesi sulle proprie terre. In tal caso il Commissario puo' disporre, ove occorra, che il deposito delle spese occorrenti sia fatto dal richiedente a titolo di anticipazione.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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