Articolo 39 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 38Articolo 40
Versione
23 marzo 1928

Art. 39.

Il Commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai Comuni e dalle Associazioni, ed avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potra' anche proporre al Ministro l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i Comuni e le Associazioni agrarie dovranno farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Il Ministero dell'economia nazionale provvedera' sentito il parere del Commissario regionale.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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