Art. 12.
La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non puo' farsi che nei casi stabiliti dall'art. 7 della legge.
Nel procedere alla liquidazione il Commissario esaminera' anzitutto se concorrano le condizioni stabilite dal primo comma del suddetto articolo, nel qual caso il fondo sara' lasciato per intero al proprietario col peso del canone.
Se le cennate condizioni non concorrano, si divideranno le terre a norma dell'art. 5 della legge, e potra' farsi luogo, nelle Provincie ex pontificie, all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell' art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510 .