Articolo 78 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 77Articolo 79
Versione
23 marzo 1928

Art. 78.

Per la sospensione di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge non sara' sufficiente l'accordo delle parti. Sulla domanda provvedera' in ogni caso la Corte con sentenza.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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