Articolo 64 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
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23 marzo 1928

Art. 64.

Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell'art. 26 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procedera' alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale.

L'amministrazione separata della frazione restera' soggetta alla sorveglianza del Podesta' del Comune, il quale potra' sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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