Articolo 42 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
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23 marzo 1928

Art. 42.

Dopo che sara' stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si sara' provveduto ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, il Commissario regionale emanera' un decreto nel quale indichera' gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria a), di cui all'art. 11 della legge.

Il decreto sara' comunicato al Comune od all'Associazione agraria a cui appartengono le terre, e indi affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Nel termine suddetto potranno essere presentate opposizioni al Commissario dal Comune, dall'Associazione e dai cittadini interessati nella forma stabilita dall'art. 16 del presente regolamento.

Il Commissario, se non sieno state proposte opposizioni o dopo che queste sieno state risolute a norma di legge, comunichera' il decreto al Prefetto ed all'autorita' forestale della Provincia.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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