Articolo 53 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
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Versione
23 marzo 1928

Art. 53.

La commissione esaminera' quali fra i concorrenti abbiano i requisiti di legge per essere ammessi alla ripartizione e ne formera' l'elenco. Annotera' in separato elenco quelli che debbono escludersi, indicando i motivi dell'esclusione.

Se il numero degli ammessi superi quello delle quote disponibili, la commissione scegliera' un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti, purche' diano affidamento di poter trarre la maggiore utilita' dalle terre.

Per stabilire il grado di possidenza ai fini dell'attribuzione delle quote si terra' conto cumulativamente dei beni di tutti i componenti la famiglia.

A parita' di requisiti gli agricoltori ex combattenti avranno la preferenza.

Se non vi siano, in tutto od in parte, sufficienti motivi di preferenza, si procedera' in seduta pubblica al sorteggio fra i concorrenti che trovinsi in condizioni eguali.

Formato in tal modo l'elenco di coloro ai quali dovranno assegnarsi le quote, esso sara' pubblicato nel modo stabilito per il bando di concorso.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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