Articolo 72 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
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23 marzo 1928

Art. 72.

Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal Commissario, che abbiano espletato l'incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti gia' da essi compiuti nell' esercizio dell'ufficio, ancorche' non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate.

Lo stesso obbligo hanno gli eredi quando si avveri la morte dei detti incaricati.

In caso di inadempimento, il Prefetto, su richiesta del Commissario, provvedera' nei modi stabiliti dall' art. 76 del R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 , salva l'azione penale ove ricorrano gli estremi di un reato.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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