Art. 72.
Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal Commissario, che abbiano espletato l'incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti gia' da essi compiuti nell' esercizio dell'ufficio, ancorche' non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate.
Lo stesso obbligo hanno gli eredi quando si avveri la morte dei detti incaricati.
In caso di inadempimento, il Prefetto, su richiesta del Commissario, provvedera' nei modi stabiliti dall' art. 76 del R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 , salva l'azione penale ove ricorrano gli estremi di un reato.