Articolo 69 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 68Articolo 70
Versione
23 marzo 1928

Art. 69.

Gli istruttori, che non abbiano anche la qualita' di periti, saranno assistiti nelle operazioni d'indole tecnica da periti nominati dal Commissario.

Il Commissario potra' pure assegnare ad unica persona le funzioni di delegato tecnico, istruttore e perito.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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