Articolo 31 del Regolamento del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Articolo 30Articolo 32
Versione
23 marzo 1928

Art. 31.

Il Commissario provvedera' a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione. Per le occupazioni relativamente alle quali non siausi presentate opposizioni ne domande di legittimazione sara' ordinata senz'altro la reintegra e la restituzione dei frutti in conformita' alla perizia depositata.

Lo stesso avra' luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti indebitamente percetti.

In quanto alla restituzione dei frutti il Commissario potra', in ogni caso, su richiesta degli occupatori, concedere una equa dilazione.

Entrata in vigore il 23 marzo 1928
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