Articolo 2 del Decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 agosto 1997
Art. 2. Aggiornamento delle dotazioni dei fondi 1. Il fondo ordinario per le province ed i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, maggiorato delle detrazioni gia' operate per effetto dell'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico - finanziaria dello Stato.
L'importo dell'aggiornamento e' assegnato al fondo per la perequazione e per gli incentivi, fatte salve la quota fissa di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), che e' assegnata al fondo ordinario delle comunita' montane e la quota fissa, gravante sulla sola parte spettante alle province, di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), che e' assegnata alle province di Catanzaro, Forli' e Vercelli.
2. Il fondo ordinario per le comunita' montane di cui all'articolo 1, comma 3, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economicofinanziaria dello Stato. L'importo dell'aggiornamento e' assegnato al fondo ordinario.
Entrata in vigore il 13 agosto 1997
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