Articolo 44 del Regolamento del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090
Articolo 43Articolo 45
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1 gennaio 1924
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9 maggio 2025
Regolamento-art. 44
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025