Articolo 18 del Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145
Articolo 17Articolo 19
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11 ottobre 2024
Art. 18. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 1. All' articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , sono apportate le seguenti modificazioni;
a) il comma 3 e' abrogato; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
« 6. La procura alle liti per la proposizione dell'appello deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine, il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte d'appello decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. »; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale ».
Entrata in vigore il 11 ottobre 2024
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