Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 luglio 2013
Art. 3. Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il «Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici». Il Piano e' elaborato mediante un modello di previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento, tenendo conto del numero di posti vacanti e in funzione degli obiettivi generali di dimensionamento degli organici, nonche' sulla base della valutazione strategica delle missioni e dei programmi assegnati alle pubbliche amministrazioni. Il Piano e' predisposto con riferimento al triennio decorrente dall'anno successivo a quello di elaborazione ed e' approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, dal Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del Piano di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti e i profili professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica per quanto concerne il reclutamento dei funzionari e il numero dei posti e i relativi profili professionali destinati al reclutamento da parte delle singole amministrazioni. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera prefettizia, nonche' del personale da assegnare all'albo dei segretari comunali e provinciali. Con i medesimi decreti e' inoltre disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a valere sulle facolta' assunzionali delle singole amministrazioni.
3. Le modalita' di reclutamento del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' le modalita' di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali rimangono regolate dalle disposizioni vigenti.
Entrata in vigore il 9 luglio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente