Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70
Articolo 13Articolo 15
Versione
9 luglio 2013
Art. 14. Incarichi di docenza 1. Le scuole di cui all'articolo 1 possono conferire le seguenti tipologie di incarichi di docenza:
a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attivita' di docenza, ricerca e coordinamento della didattica;
b) incarichi di docente a tempo parziale, di durata non superiore ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi di particolare rilevanza;
c) incarichi di docenza di breve durata per lo svolgimento di attivita' didattica in specifici moduli formativi.
2. Le modalita' di conferimento dell'incarico di docente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e il relativo trattamento economico sono definiti dalle singole scuole in base alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, a seguito di valutazione delle professionalita' meglio rispondenti alle caratteristiche degli insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di trasparenza.
Il trattamento economico dei docenti di cui al comma 1 e' definito nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Gli incarichi sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.
3. Restano fermi gli incarichi di docenza in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Entrata in vigore il 9 luglio 2013
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