Art. 8. 1. Il primo comma, dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e' sostituito dal seguente:
"E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarita'".
"E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarita'".