Articolo 8 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258
Articolo 7Articolo 9
Versione
31 agosto 1991
Art. 8. 1. Il primo comma, dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e' sostituito dal seguente:
"E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarita'".
Entrata in vigore il 31 agosto 1991
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