Articolo 5 del Decreto 3 febbraio 2016, n. 22
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 marzo 2016
Art. 5. Svolgimento dell'esame 1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato B) che fa parte integrante del presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183 , ed a copia di un documento di identita'.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.
Note all' art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O.
Entrata in vigore il 16 marzo 2016
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