Articolo 4 del Decreto 3 febbraio 2016, n. 22
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 marzo 2016
Art. 4. Vigilanza sugli esami 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle disposizioni contenute nella legge 9 febbraio 1942, n. 194 .
Note all' art. 4:
- La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69.
Entrata in vigore il 16 marzo 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente