Art. 2. Contenuto della prova attitudinale 1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4 e 23, comma 2 del decreto legislativo ha luogo due volte l'anno presso il Consiglio nazionale, a distanza di sei mesi l'una dall'altra.
L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.
2. Nella prima riunione di ciascun anno il Consiglio nazionale stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate di cui all'allegato A) che fa parte integrante del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo. Il decreto dirigenziale di riconoscimento individua le materie di esame per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B di cui allegato A), in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni. Le prove per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli attuari sono caratterizzate da una maggiore complessita' di quelle per l'iscrizione nella sezione B.
4. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta. Nel caso siano previste piu' prove scritte, le stesse si svolgono in giornate diverse e ciascuna di esse ha come durata massima sette ore.
5. L'eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento e ha come durata massima sette ore.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
7. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.
Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 11 e 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , si veda nelle note alle premesse.
L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.
2. Nella prima riunione di ciascun anno il Consiglio nazionale stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate di cui all'allegato A) che fa parte integrante del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo. Il decreto dirigenziale di riconoscimento individua le materie di esame per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B di cui allegato A), in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni. Le prove per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli attuari sono caratterizzate da una maggiore complessita' di quelle per l'iscrizione nella sezione B.
4. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta. Nel caso siano previste piu' prove scritte, le stesse si svolgono in giornate diverse e ciascuna di esse ha come durata massima sette ore.
5. L'eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento e ha come durata massima sette ore.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
7. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.
Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 11 e 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , si veda nelle note alle premesse.