Art. 3. Commissione d'esame 1. Presso il Consiglio nazionale e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari con almeno otto anni di anzianita', assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari, con almeno quattro anni di anzianita', o in sostituzione magistrati, professori o docenti con le professionalita' di seguito specificate. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima o alla seconda fascia di professori, nelle materie elencate nell'allegato A) al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione o presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'.
3. La commissione e' costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari con almeno otto anni di anzianita', assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari, con almeno quattro anni di anzianita', o in sostituzione magistrati, professori o docenti con le professionalita' di seguito specificate. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima o alla seconda fascia di professori, nelle materie elencate nell'allegato A) al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione o presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'.
3. La commissione e' costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianita'. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.