Art. 11-duodecies. (( (Sicurezza aeroportuale) )) (( 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono definite le attivita' necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali e' affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilita' agli stessi assegnate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attivita' definite con il decreto di cui al comma 1, e' definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 ))
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attivita' definite con il decreto di cui al comma 1, e' definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 ))