"3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo.
Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell' articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di piu' operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 , il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' delle relative operazioni alle disposizioni dell' articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure e i termini delle stesse. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)) .
4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a decorre dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.