Art. 11-decies. (( (Competitivita' del sistema aeroportuale) )) (( 1. Al fine di incrementare la competitivita' e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 , sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all' articolo 11-nonies del presente decreto.
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 , secondo le modalita' previste nel comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come sostituito dall'articolo 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 12 ))
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 , secondo le modalita' previste nel comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come sostituito dall'articolo 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 12 ))