Articolo 10 ter del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
Articolo 10 bisArticolo 11
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3 dicembre 2005
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1 gennaio 2006
Art. 10-ter. (Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia Spa ad ISA Spa) 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Sviluppo Italia Spa trasferisce all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico di ISA Spa, ed in coerenza con le risultanze della "Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati", predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:
a) credito risultante dal finanziamento ad ISA Spa erogato da Sviluppo Italia Spa il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2 , 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700 , e successive modificazioni, e dell' articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
d) disponibilita' liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell' articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423 , con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.
2. Sono altresi' trasferiti ad ISA Spa:
a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700 , e all' articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000 .
3. Resta a carico di ISA Spa l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 .
4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia Spa in ISA Spa e' trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l' importo di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
5. Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
6. ISA Spa iscrivera' nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia Spa al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.
7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse, in base a quanto disposto dall' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 .
8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700 , ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266 , possono accedere alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni, ((in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e)) secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
9. All' articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , le parole: "relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90 , e successive modificazioni, nonche' quelle" sono soppresse.
10. All' articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, per l'attivita' inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999".
11. All' articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 132 e' sostituito dal seguente:
"132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, nell' ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a societa' ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, puo' definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite";
b) dopo il comma 132, sono inseriti i seguenti:
"132-bis. ISA Spa, con le medesime modalita' di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da societa', enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.
132-ter. Per le finalita' di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE".
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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