Articolo 10 - Accordo della Legge 7 febbraio 2013, n. 15
Articolo 9
Versione
21 febbraio 2013

Art. 10.


Periodo di validita' ed entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle relative e rispettive procedure interne.
Il presente Accordo ha validita' per un periodo di tempo illimitato a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
Fatto a San Marino il 24 agosto 2011 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
L'Ambasciatore d'Italia a San Marino
Marini

Per il Governo
della Repubblica di San Marino
Il Segretario di Stato per l'istruzione
e la cultura, universita'
e politiche giovanili
Morri
Entrata in vigore il 21 febbraio 2013
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