Articolo 7 - Accordo della Legge 7 febbraio 2013, n. 15
Articolo 6Articolo 8
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21 febbraio 2013

Art. 7.


Uso del titolo accademico

Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti e' autorizzato a fregiarsene nell'altro Stato nella forma consentita dalla Legislazione dello Stato nel quale e' stato conferito.
L'uso del titolo accademico avente valore abilitante conseguito nel Paese di origine avviene nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nel Paese ospitante.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2013
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