Articolo 8 - Accordo della Legge 7 febbraio 2013, n. 15
Articolo 7Articolo 9
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21 febbraio 2013

Art. 8.


Convenzioni interuniversitarie

Le Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva normativa, le convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Paesi, per l'istituzione di corsi di studio con il rilascio di titolo finale congiunto, che ha validita' in entrambi i Paesi.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2013
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