Articolo 2 del Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7
Articolo 1
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11 febbraio 2017
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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