Articolo 5 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 17
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 febbraio 1998
ARTICOLO 5
Revoca o sospensione dei diritti
1. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto di revocare l'autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti conferiti in base all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre condizioni che ritenga necessarie per l'esercizio di tali diritti in ciascuno dei seguenti casi:
a) in ogni caso in cui non ritenga che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale compagnia aerea non sia nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini;
b) nel caso di non adempimento da parte della compagnia aerea di
sottoporsi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che concede i predetti diritti;
c) in ogni altro caso in cui la compagnia aerea non operi in
conformita' alle condizioni stabilite dal presente Accordo. A meno che la revoca immediata, sospensione o imposizione delle condizioni indicate al Comma 1 del presente Articolo non siano essenziali per prevenire ulteriori violazioni della legge o dei regolamenti, tale diritto verra' esercitato solo dopo aver consultato l'altra Parte Contraente.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1998
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