Articolo 1 del Decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25
Articolo 2
Versione
8 febbraio 1988
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Versione
26 marzo 1988
Art. 1. 1. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 21 MARZO 1988 N. 93)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 21 MARZO 1988 N. 93)) .
3. Le prestazioni liquidate a termini del comma 2 sono corrisposte dall'INPS nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio. Con successivo provvedimento legislativo saranno individuati gli occorrenti mezzi finanziari per la copertura degli eventuali maggiori oneri, eccedenti le predette disponibilita', e si procedera' al coordinamento delle fonti normative nella materia di cui al presente decreto.
Entrata in vigore il 26 marzo 1988
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