Articolo 16 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 11
Articolo 15Articolo 17
Versione
24 gennaio 2004
Articolo 16
(Realizzazione delle attivita)
Ciascuna Parte agevolera' l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte necessarie per l'attuazione delle attivita' culturali e scientifiche in conformita' al presente Accordo.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2004
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