Articolo 9 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 11
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 gennaio 2004
Articolo 9
(Istituzioni scolastiche)
Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio la attivita' delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato.
Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione al materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2004
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