Articolo 12 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 11
Articolo 11Articolo 13
Versione
24 gennaio 2004
Articolo 12
(Sport e scambi giovanili)
Le due Parti contraenti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attivita' sportive, incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive, appoggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu' e favoriranno gli scambi giovanili. A tal fine Esse s'impegnano ad approfondire le pertinenti tematiche onde poter pervenire alla sottoscrizione di specifici protocolli in materia.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2004
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