Articolo 12
(Sport e scambi giovanili)
Le due Parti contraenti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attivita' sportive, incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive, appoggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu' e favoriranno gli scambi giovanili. A tal fine Esse s'impegnano ad approfondire le pertinenti tematiche onde poter pervenire alla sottoscrizione di specifici protocolli in materia.
(Sport e scambi giovanili)
Le due Parti contraenti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attivita' sportive, incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive, appoggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu' e favoriranno gli scambi giovanili. A tal fine Esse s'impegnano ad approfondire le pertinenti tematiche onde poter pervenire alla sottoscrizione di specifici protocolli in materia.