Articolo 19 del Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
Articolo 17 bisArticolo 19 bis
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26 settembre 2009
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25 novembre 2009
Art. 19. Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi
pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE 1. All' articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle societa' di cui al comma 1. Ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di tali accertamenti.".
2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate quanto ad euro 128.580.000, alla copertura dell'articolo 17 e per la parte residua sono riversate alla contabilita' speciale di cui all' articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (( , per essere destinate alle finalita' di cui al predetto articolo 13-bis, comma 8, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato )) .
Entrata in vigore il 25 novembre 2009
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