Art. 4. Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle
innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni 1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonche' per il miglior perseguimento delle finalita' di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, sono (( abrogate )) le seguenti lettere: a-bis) e a-ter);
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: "entrata in esercizio" sono sostituite dalla seguente: "avvio";
c) all'articolo 11, comma 1, le parole: "del PNA" sono sostituite dalle seguenti: "della decisione di assegnazione medesima (( , nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8 )) ";
d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e aggiornamenti";
e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: "nell'anno solare precedente", sono inserite le seguenti: "e annota sul (( Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione )) il valore complessivo delle emissioni (( indicate )) nella dichiarazione medesima";
f) all'articolo 20, comma 8, la parola: "assegnate" e' sostituita dalla seguente: "rilasciate";
g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: "emessa in mancanza di", sono inserite le seguenti: "aggiornamento della".
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per (( il supporto nella gestione delle )) attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 , e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorita' competente.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , nel rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4 dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualita' ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri, nonche' garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso.
(( 3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque emanato )) 4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , nonche', per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005 , che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 , dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono ridotti alla meta'.
Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.
5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresi' i coefficienti e le caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ; l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , sono rilasciati dall'autorita' competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.
(( 5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , le parole: "e all' articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 " sono sostituite dalle seguenti: ", nonche', con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 " ))
innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni 1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonche' per il miglior perseguimento delle finalita' di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, sono (( abrogate )) le seguenti lettere: a-bis) e a-ter);
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: "entrata in esercizio" sono sostituite dalla seguente: "avvio";
c) all'articolo 11, comma 1, le parole: "del PNA" sono sostituite dalle seguenti: "della decisione di assegnazione medesima (( , nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8 )) ";
d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e aggiornamenti";
e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: "nell'anno solare precedente", sono inserite le seguenti: "e annota sul (( Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione )) il valore complessivo delle emissioni (( indicate )) nella dichiarazione medesima";
f) all'articolo 20, comma 8, la parola: "assegnate" e' sostituita dalla seguente: "rilasciate";
g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: "emessa in mancanza di", sono inserite le seguenti: "aggiornamento della".
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per (( il supporto nella gestione delle )) attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 , e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorita' competente.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , nel rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4 dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualita' ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri, nonche' garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso.
(( 3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque emanato )) 4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , nonche', per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005 , che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 , dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono ridotti alla meta'.
Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.
5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresi' i coefficienti e le caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ; l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , sono rilasciati dall'autorita' competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.
(( 5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , le parole: "e all' articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 " sono sostituite dalle seguenti: ", nonche', con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 " ))