Art. 4-bis. (( (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182,
recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia CE
del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07) )) (( 1. All' articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 , il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all' articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . A tale fine, la regione cura altresi' le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , nonche' alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" ))
recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia CE
del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07) )) (( 1. All' articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 , il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all' articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . A tale fine, la regione cura altresi' le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , nonche' alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" ))